Art. 2.
(Procedimento di conciliazione).

      1. Davanti alle camere di conciliazione di cui all'articolo 1, il procedimento si svolge senza alcuna formalità e garantisce la riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta.
      2. L'istanza di conciliazione è proposta per iscritto all'ufficio del segretario generale. I procedimenti di conciliazione sono assegnati, in assenza di designazione concorde delle parti, secondo criteri di automatismo. Il segretario generale convoca le parti davanti al conciliatore designato, il quale formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti.
      3. Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
      4. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti, la cui copia è a disposizione delle sole parti.
      5. Il procedimento può essere promosso su istanza congiunta delle parti anche durante il corso di un giudizio civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.
      6. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.

 

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      7. La durata del procedimento deve essere contenuta nell'arco di sessanta giorni e può essere protratta sino a novanta giorni, solo in caso di accordo delle parti.
      8. Davanti al conciliatore le parti devono comparire personalmente. Possono presentare persone informate dei fatti ed esibire documenti e possono farsi assistere da un difensore.